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Uscita autonoma degli alunni Scuola Secondaria

In considerazione dell’entrata in vigore della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante all’art. 19 bis le “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici” ( GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017) come riportate di seguito:

Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). 

–  1.  I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. 

L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

–  2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

A seguito di Delibera del CDI n. 66 del 14 Dicembre 2017  con la quale è stato modificato il Regolamento di Istituto per la parte concernente l'uscita autonoma, esclusivamente , degli alunni della Scuola Secondaria di I grado;

Si invitano 

I genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, qualora non avessero provveduto e che intendono avvalersi di questa possibilità, a sottoscrivere il modello di autorizzazione per l'uscita e il rientro autonomo dei propri figli in presenza del personale incaricato presso la Scuola "Cardinal Piazza".

Tenuto conto di quanto sopra esposto, al momento dell’uscita al termine delle attività didattiche antimeridiane e pomeridiane, agli allievi della Scuola Secondaria di I grado, sarà consentito di lasciare l’Istituto Scolastico in modo autonomo solo se i loro genitori o esercenti la potestà genitoriale abbiano provveduto a consegnare a scuola l’autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni .

In caso di mancata consegna del predetto modulo l’autorizzazione all’uscita autonoma sarà negata e la riconsegna degli allievi, al termine dell’attività didattica, avverrà all’uscita dell’edificio con relativo trasferimento di custodia ai genitori/delegati. 

I genitori o delegati sono direttamente responsabili della vigilanza sugli allievi: 

• prima del loro ingresso nell’edificio e la presa in consegna da parte del personale della scuola; 

• dopo l’uscita autonoma- autorizzata dall’edificio e la riconsegna ai genitori/delegati. 

La  presente disposizione è in vigore e vigerà fino a diversa comunicazione di questa Istituzione Scolastica. 

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